Statuto

Art. 1

Costituzione

È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Associazione Alpinistica la Montagna APS” con sede nel comune di Vignola.
L’ Assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2

Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari, di una o più delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente di opere volontarie dei propri associati.
Ai sensi dell’art 5 del codice del Terzo Settore l’Associazione svolge attività d’interesse nel settore indicato alle lettere t)e I) generali nell’ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
In particolare l’Associazione ha le seguenti finalità e scopi: si prefigge di svolgere attività connesse con la frequentazione della montagna, la valorizzazione della pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo, l’approfondimento delle tematiche ecologiche, naturalistiche, sportive e culturali connesse all’ambiente montano, anche attraverso pubbliche conferenze e dibattiti.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

  1. Organizzazione di escursioni, trekking e spedizioni alpinistiche di uno o più giorni con itinerari che interessano località di grande interesse naturalistico ambientale ed ogni altra iniziativa a carattere culturale ambientale.
  2. Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività.
  3. Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
  4. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
  5. Lo svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente di opere prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall’attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
All’Associato volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di eventuale attività prestata. Le modalità e i limiti, dovranno essere preventivamente stabiliti di volta in volta dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 3

Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. Quote e contributi degli associati.
  2. Eredità, donazioni e legati.
  3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti istituzionali pubblici.
  4. Contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali.
  5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
  6. Proventi delle cessioni di beni e servizi da parte di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  7. Erogazioni liberali di associati e di terzi.
  8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita di manufatti e di prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’ Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’Associazione ai sensi dell’art. 6 D.lgs 117-17.

Art.4

Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e che vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’Assemblea dei soci.
Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori, effettivi e giovani.

  1. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo.
  2. Sono soci effettivi quei soggetti che condividono le finalità dell’Associazione pur non rientrando tra quanti l’hanno costituita e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.
  3. Sono soci giovani quei soggetti che aderiscono all’Associazione e che non hanno compiuto ancora il diciottesimo anno d’età.

Il Consiglio direttivo curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

  1. mancato versamento della quota associativa per un anno.
  2. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.
  3. persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione.
  3. a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti coloro che sono soci a tutti gli effetti da almeno 30 giorni al momento del voto.
  3. ad accedere alle cariche associative al compimento del 18° anno di età.
  4. prendere visione dei libri sociali, con possibilità di averne copia, previa richiesta scritta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci.
  2. Il Consiglio direttivo.
  3. Il Presidente.
  4. L’Organo di controllo contabile.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
Tutti gli organi collegiali dell’Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto al voto.
È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8

L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato potrà ricevere una sola delega.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  3. approva il bilancio.
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
  5. delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione.
  6. delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto.
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto.
  10. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell’Associazione. La posta elettronica è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni ai soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare espressa richiesta di riceverle per posta normale o per altra via (es. SMS o WhatsApp). In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati e in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Tesoriere e il Segretario possono essere nominati anche tra i soci dell’Associazione come membri esterni al Consiglio Direttivo, al quale partecipano senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio direttivo delibera:

  1. Le proposte di modifica dello statuto.
  2. I programmi delle attività.
  3. L’ammissione di nuovi soci.
  4. L’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente.
  5. Il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
  6. I provvedimenti relativi a cassa, contabilità ed amministrazione.
  7. Tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio.
  8. La misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa.
  9. Tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o in sua assenza, al membro più anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei servizi finanziari dell’Associazione, provvede ai pagamenti ed alle riscossioni, tiene aggiornata la contabilità, cura la tenuta dei libri contabili, del libro cassa, del libro inventario, dei documenti di spesa. Inoltre è responsabile della corretta applicazione delle delibere finanziarie del Consiglio, della conservazione del patrimonio dell’Associazione di cui è consegnatario. Egli redige il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e può delegare il Segretario a riscuotere le quote delle nuove iscrizioni e dei rinnovi.
In caso di sua assenza o impedimento il Presidente provvede alla sua sostituzione temporanea nell’ambito del Consiglio, che provvederà ad eleggere un nuovo incaricato.

Art. 12

Il Segretario

Il Segretario accudisce al lavoro di segreteria, è responsabile della conservazione degli atti della Associazione e del disbrigo della corrispondenza, compila e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, archivia i documenti e tiene al corrente il Consiglio sull’andamento e sulle scadenze della Associazione. Egli è responsabile di: libro soci, registro dei verbali dell’Assemblea soci, registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Sito web e Social Network

Il sito web e i social dell’Associazione sono gli strumenti principali con cui l’Associazione pubblicizza le sue attività e tiene contatto coi soci. Hanno l’esclusivo scopo di pubblicizzare le iniziative dell’Associazione e veicolarne particolari eventi. È cura del Consiglio direttivo gestire, aggiornare e moderare sia il sito che ogni altra forma di presenza dell’Associazione sui Social Network, anche avvalendosi della collaborazione di altri soci e/o dell’intervento di aziende e soggetti specializzati nel settore informatico.

Art 14

Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 15

Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro.

Art. 16

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dal D.lgs 117/2017.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti nel Terzo settore e nell’associazionismo.
I dati personali delle persone fisiche, dei quali l’Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 18

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.
Si considera inoltre esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Vignola  06  maggio 2021

la Segretaria                                                                                                      Il Presidente

Giuliana Uccellari                                                                                              Graziella Viani

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